Cos'è
Il bando Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) supporta le imprese che si trovano in situazioni di riorganizzazione o crisi aziendale, consentendo di sospendere o ridurre l'orario di lavoro dei dipendenti. L'obiettivo è sostenere le aziende in difficoltà e salvaguardare l'occupazione, fornendo un'integrazione salariale ai lavoratori coinvolti.A chi si rivolge
Possono beneficiare della CIGS le imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti.In particolare, il bando si rivolge a:
- Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas.
- Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali.
- Imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco.
- Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri (solo per dipendenti a tempo indeterminato).
- Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica.
- Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi.
- Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato.
- Imprese industriali degli enti pubblici (salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica).
- Imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.
- Imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica.
- Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
- Imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale.
- Imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi.
Per le imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli, la disciplina si applica a prescindere dal numero dei dipendenti.
I lavoratori devono possedere un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda.
Cosa finanzia
La CIGS finanzia l'integrazione salariale per i lavoratori sospesi o con orario ridotto a causa di:- Riorganizzazione aziendale: deve prevedere un piano di interventi per affrontare le inefficienze gestionali o produttive, con indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale formazione dei lavoratori, finalizzato a un consistente recupero occupazionale.
- Crisi aziendale: deve contenere un piano di risanamento per fronteggiare squilibri produttivi, finanziari, gestionali o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare interventi correttivi e obiettivi concretamente raggiungibili per la continuazione dell'attività e la salvaguardia occupazionale. A decorrere dal 1° gennaio 2016, sono esclusi i casi di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa.
- Contratto di solidarietà: stipulato tramite contratti collettivi aziendali per ridurre l'orario di lavoro al fine di evitare la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.
L'integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia in caso di malattia. Non sono ammissibili i periodi di festività non retribuite e le assenze che non comportino retribuzione. Lista dettagliata delle spese ammissibili disponibile dopo questa scheda informativa.
Quanto vale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Dotazione totale | Non specificata |
| Importo per progetto | Non specificato |
| Intensità contributo | 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. |
| Forma | Fondo perduto (integrazione salariale) |
- Euro 957,00 quando la retribuzione mensile di riferimento è pari o inferiore a euro 2.102,24.
- Euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento è superiore a euro 2.102,24.
Per le imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, gli importi massimi sono incrementati del 20%.
La durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare 24 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, la durata massima è di 30 mesi in un quinquennio mobile.
Per la causale di riorganizzazione aziendale, il trattamento può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Per la causale di crisi aziendale, il trattamento può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Per la causale di contratto di solidarietà, il trattamento può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, estendibile a 36 mesi in specifiche condizioni.
Come funziona
La procedura è a sportello. L'impresa deve presentare domanda di concessione in via telematica all'INPS. La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Se la domanda viene presentata in ritardo, l'integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda che comporti la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale per i lavoratori, l'impresa è tenuta a corrispondere loro una somma equivalente.Prima di presentare la domanda per la CIGS, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause, l'entità, la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Entro tre giorni da tale comunicazione, l'impresa o i soggetti sindacali presentano domanda di esame congiunto della situazione aziendale. La procedura di consultazione si esaurisce entro 25 giorni dalla richiesta (ridotti a 10 per imprese fino a 50 dipendenti). La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale.
Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L'importo è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato. Il conguaglio o la richiesta di rimborso devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate e decade dal diritto se non comunica preventivamente tale attività all'INPS.
Scadenze e finestra
- Apertura: Non specificata.
- Chiusura: Non specificata.
- Termine presentazione domanda: Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
- Termine presentazione domanda CIGS dopo consultazione sindacale: Entro 7 giorni dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla stipula dell'accordo collettivo aziendale.
- Termine per conguaglio/rimborso: Entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
