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Il datore di lavoro risponde se i colleghi perseguitano un dipendente?

La Cassazione con l’ordinanza n. 5436/2026 afferma che il datore risponde del danno morale e biologico subito dal lavoratore vittima di condotte persecutorie dei colleghi — il cosiddetto mobbing orizzontale — in base all’obbligo di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale previsto dall’art. 2087 cod. civ. La responsabilità non è oggettiva: richiede la prova che il datore sapesse e non abbia agito.
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