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Iperammortamento 2026-2028: la guida definitiva alla maxi-deduzione per beni 4.0 e green

16 min di letturaPubblicato 11 maggio 2026Aggiornato 13 maggio 2026diShine

L'iperammortamento 2026-2028, introdotto dall'art. 1, commi 427-436, della Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), sostituisce i crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0 con una maxi-deduzione fiscale extracontabile. Il costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi viene maggiorato fino al 180% (220% per investimenti green con risparmio energetico) ai soli fini IRES/IRPEF, generando un risparmio fiscale stimato fino al 43,2% del valore del bene. La misura copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La piattaforma GSE per le comunicazioni telematiche dovrebbe attivarsi nella prima settimana di giugno 2026.

1. Cosa cambia rispetto a Transizione 4.0 e 5.0

Il 6 novembre 2025 il MIMIT ha decretato l'esaurimento delle risorse del Piano Transizione 5.0, che con una dotazione iniziale di 6,3 miliardi (poi ridotta a 2,5 miliardi dopo la revisione del PNRR) ha bruciato il plafond in poche settimane. Anche il credito d'imposta Industria 4.0 ha esaurito a fine 2025 le risorse residue, con sopravvivenza solo della "coda" per investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025 e completati entro il 30 giugno 2026.

Il legislatore, con la Legge di Bilancio 2026, ha cambiato paradigma: niente più credito d'imposta compensabile in F24, ma il ritorno alla maggiorazione extracontabile del costo ammortizzabile, già nota a chi ha vissuto il primo iperammortamento del 2017 (Legge 232/2016).

Le differenze sostanziali rispetto ai precedenti strumenti sono tre:

  • Beneficio differito anziché immediato. Il credito d'imposta veniva compensato in F24 in tre quote annuali a partire dall'interconnessione. L'iperammortamento, invece, opera come variazione in diminuzione dell'imponibile IRES/IRPEF nelle dichiarazioni dei redditi, lungo l'intero piano di ammortamento del bene (tipicamente 5-10 anni).
  • Richiede reddito imponibile. Una società in perdita non perde l'agevolazione, ma la rimanda agli esercizi successivi attraverso le perdite riportabili. Chi è in perdita strutturale rischia di non monetizzare mai il beneficio.
  • Vincolo "Made in EU" (attenuato). I beni devono essere prodotti in uno Stato UE o SEE. Il DL 38/2026 ha attenuato il vincolo (basta che l'ultima trasformazione sostanziale sia avvenuta nell'UE), ma per i moduli fotovoltaici l'origine europea resta obbligatoria.

> Things to know. L'iperammortamento è una norma fiscale generale, non un aiuto di Stato in senso tecnico. Questo cambia radicalmente le regole di cumulo, come vedremo al paragrafo 8.

2. Beneficiari e soggetti esclusi

Possono accedere alla maxi-deduzione tutti i titolari di reddito d'impresa, indipendentemente da forma giuridica, dimensione o settore di attività, a condizione che effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Restano fuori, in modo espresso:

  • lavoratori autonomi, artisti e professionisti
  • contribuenti in regime forfettario (Legge 190/2014)
  • imprese agricole che determinano il reddito su base catastale
  • società semplici
  • imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo senza continuità
  • soggetti destinatari di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001

Anche le aziende non in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro o con gli obblighi contributivi sono escluse dall'agevolazione.

Per chi opera in agricoltura o nella pesca esistono percorsi paralleli, con un credito d'imposta dedicato al 40% fino a 1 milione di investimenti (plafond 1,4 milioni nel 2026, 0,7 milioni nel 2027). Il quadro completo per il settore primario è approfondito sulla nostra pagina dedicata al settore agroalimentare.

3. Beni agevolabili: Allegati IV e V, autoproduzione FER

Il perimetro dell'iperammortamento 2026-2028 si articola su due famiglie distinte.

3.1 Beni 4.0 (Allegati IV e V della Legge 199/2025)

Gli elenchi sono ora contenuti direttamente negli Allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026, che hanno sostituito i previgenti Allegati A e B della Legge 232/2016. Sono agevolabili:

  • beni materiali strumentali nuovi dell'Allegato IV (macchine utensili, robot, sistemi di gestione automatizzata della produzione, dispositivi per l'interazione uomo-macchina)
  • beni immateriali strumentali nuovi dell'Allegato V (software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali 4.0)

Il requisito chiave resta l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. È una novità rilevante: il software 4.0, escluso dal credito d'imposta 2025, rientra di nuovo tra le spese agevolabili.

3.2 Investimenti per autoproduzione di energia rinnovabile

Sono ammessi al beneficio i beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (anche a distanza), inclusi i sistemi di stoccaggio.

Per il fotovoltaico vale un vincolo rigoroso: sono agevolabili solo i moduli di tipo B e C dell'elenco ENEA (art. 12, comma 1, lett. b) e c), del DL 181/2023), che richiedono efficienza a livello di cella rispettivamente pari almeno al 23,5% e al 24%. La producibilità massima non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico annuo della struttura produttiva.

> Nota tecnica. Il decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 dal Ministro Urso esclude esplicitamente i software in modalità cloud as a service dal perimetro agevolabile. Questo è un dettaglio chiave per chi sta valutando licenze SaaS in luogo di software on-premise.

4. Aliquote 2026: base e premialità green

La maggiorazione opera sul costo di acquisizione del bene secondo uno schema a scaglioni (la quota di investimento di ciascuna fascia riceve l'aliquota corrispondente).

Aliquote base — beni 4.0

Fascia di investimentoMaggiorazioneRisparmio fiscale stimato (IRES 24%)
Fino a 2,5 milioni €+180%43,2%
Da 2,5 a 10 milioni €+100%24,0%
Da 10 a 20 milioni €+50%12,0%
Oltre 20 milioni €nessuna maggiorazione

Premialità "green"

Per gli investimenti che generano un miglioramento misurabile dell'efficienza energetica (riduzione ≥ 3% sulla struttura produttiva oppure ≥ 5% sui processi interessati), le aliquote salgono significativamente:

Fascia di investimentoMaggiorazione greenRisparmio fiscale stimato (IRES 24%)
Fino a 2,5 milioni €+220%52,8%
Da 2,5 a 10 milioni €+140%33,6%
Da 10 a 20 milioni €+90%21,6%
Il decreto attuativo prevede due casi in cui il risparmio energetico si considera automaticamente conseguito, senza bisogno di certificazione ex post:
  1. sostituzione di un bene dell'Allegato A della Legge 232/2016 ammortizzato da almeno 24 mesi
  2. progetto realizzato in modalità EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo

Per i progetti che non rientrano in queste fattispecie, occorrono diagnosi energetica ex ante e verifica ex post da parte di un soggetto qualificato (ESCo certificata UNI CEI 11352 o EGE certificato UNI CEI 11339).

5. Calcolo pratico del risparmio fiscale

La logica è semplice: si maggiora fiscalmente il costo del bene secondo le aliquote viste, e si calcola una quota di ammortamento aggiuntiva (extracontabile) anno per anno, fino al completo esaurimento.

Esempio 1 — PMI manifatturiera, investimento da 500.000 €

Una piccola impresa lombarda acquista un centro di lavoro CNC interconnesso da 500.000 €.

  • Costo civilistico ammortizzabile: 500.000 €
  • Maggiorazione fiscale: 500.000 × 180% = 900.000 €
  • Costo totale fiscalmente deducibile (10 anni di ammortamento al 10%): 1.400.000 €
  • Risparmio IRES nei 10 anni: 900.000 × 24% = 216.000 €

Su un investimento di mezzo milione, il beneficio fiscale netto ammonta a 216.000 €, quasi il 43% del valore dell'esborso.

Esempio 2 — Investimento "green" da 1,8 milioni

Una media impresa siciliana acquista una linea produttiva interconnessa che riduce i consumi energetici del processo del 12%.

  • Maggiorazione green: 1.800.000 × 220% = 3.960.000 €
  • Risparmio IRES totale: 3.960.000 × 24% = 950.400 €

Combinato con il credito d'imposta ZES Unica, il risparmio complessivo può superare il 75% del costo dell'investimento (vedi paragrafo 8).

Esempio 3 — Grande investimento da 15 milioni

Una grande impresa che investe 15 milioni in beni 4.0 standard applica gli scaglioni:

  • Primi 2,5 mln × 180% = 4.500.000 €
  • Successivi 7,5 mln × 100% = 7.500.000 €
  • Ultimi 5 mln × 50% = 2.500.000 €
  • Maggiorazione complessiva: 14.500.000 €
  • Risparmio IRES: 3.480.000 €

6. La procedura GSE in 5 step

Il decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 ha definito la procedura operativa, che si svolge interamente sulla piattaforma telematica del GSE (accessibile via SPID/CIE dall'Area Clienti di gse.it). Rispetto a Transizione 5.0, le comunicazioni passano da tre a cinque.

#ComunicazioneQuando
1Preventiva — dati identificativi, tipologia e ammontare investimenti previsti, data presunta di interconnessionePrima dell'avvio dell'investimento
2Di conferma — pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costoEntro 60 giorni dall'esito positivo del GSE sulla preventiva
3Di completamento — investimento ultimato e interconnessoEntro il 15 novembre 2028
4Periodica annuale — investimenti effettuati nell'anno e previsione di utilizzo del beneficioEntro il 20 gennaio di ciascun anno
5Integrativa annuale — piano di ammortamento con quote di incentivo per esercizioEntro il 30 giugno di ciascun anno
Il GSE verifica il corretto caricamento e la completezza delle informazioni entro 10 giorni dalla ricevuta di avvenuto invio, chiedendo eventuali integrazioni con termine perentorio di altri 10 giorni.

> Calendario operativo. Il decreto interministeriale MIMIT-MEF è stato firmato il 4 maggio 2026 ma attende ancora il visto della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'apertura effettiva della piattaforma GSE è attesa nella prima settimana di giugno 2026. Tieni d'occhio le scadenze aggiornate per non perdere la finestra utile.

7. Documentazione obbligatoria

Il regime documentale dell'iperammortamento 2026 è più stringente di tutti i precedenti. Tre sono i pilastri.

7.1 Perizia tecnica asseverata

Deve essere rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo, oppure da un ente di certificazione accreditato, e attesta:

  • le caratteristiche tecniche dei beni e la loro riconducibilità agli Allegati IV e V
  • l'avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione
  • per i beni FER, la conformità ai requisiti energetici

Per beni di costo unitario inferiore a 300.000 € è ammessa, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante. Per il settore agricolo la perizia può essere redatta anche da professionisti agrari abilitati.

7.2 Attestazione di origine UE/SEE

Si dimostra con:

  • per i beni materiali, certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio oppure dichiarazione del produttore
  • per i beni immateriali, dichiarazione del produttore/licenziante del software che attesti come almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo sia riconducibile a soggetti UE/SEE (le componenti open source sono irrilevanti)

7.3 Certificazione contabile

Novità assoluta del 2026: per tutti gli investimenti, indipendentemente dall'importo, occorre una certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti (o da una società di revisione iscritta al registro) che attesti l'effettivo sostenimento delle spese e la coerenza con la contabilità aziendale.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute fino a 5.000 € (commi 454-459, Legge 199/2025).

8. Cumulo con ZES Unica, Nuova Sabatini e altri incentivi

Questa è la sezione più strategica per chi pianifica una manovra finanziaria intelligente. L'art. 1, comma 431, della Legge 199/2025 fissa il principio: la maggiorazione si applica al costo del bene al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese. Si chiama "nettizzazione" ed è il meccanismo che evita il doppio finanziamento UE.

AgevolazioneCumulabileNettizzazioneNote
Credito ZES Unica% effettiva nota solo ex post per riparametrazione (60,38% nel 2025)
Nuova SabatiniSabatini è classificata "conto impianti" — verifica massimali GBER
Contributi regionali POR-FESREsempio: Rafforza & Innova Lombardia
Contributi PNRR e fondi UEVincolo del divieto di doppio finanziamento
Aiuti de minimis (Reg. UE 2023/2831)Tetto 300.000 € su 3 anni
Credito R&SNoVoci di costo diverse (R&S ≠ bene strumentale)
ZLS (Zone Logistiche Semplificate)Stesse regole della ZES Unica
Credito Industria 4.0 in codaCumulo escluso dall'art. 1, comma 431
Credito Transizione 5.0Inutilizzabile per nuovi investimenti dopo il 6/11/2025

Il "trucco" del Sud: ZES + Iperammortamento

Per una PMI con sede operativa in Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Molise o Sardegna, la combinazione ZES Unica + Iperammortamento può portare il beneficio complessivo oltre il 75% del costo dell'investimento, secondo l'analisi del Consiglio Nazionale dei Commercialisti (CNDCEC) pubblicata a fine 2025.

Esempio pratico per una piccola impresa pugliese con investimento da 600.000 € in macchinari interconnessi (aliquota ZES 60%):

  • Credito ZES Unica (al netto del riparametrazione): ~360.000 €
  • Base per iperammortamento (nettizzata): 600.000 − 360.000 = 240.000 €
  • Risparmio IRES da iperammortamento: 240.000 × 180% × 24% = 103.680 €
  • Beneficio totale: 463.680 € su 600.000 (77,3%)

Il tetto invalicabile, in ogni caso, è il 100% del costo sostenuto. Una piccola impresa che ottenga il massimale ZES al 60% già satura la propria intensità di aiuto regionale ai sensi del GBER (Reg. UE 651/2014): sommare Nuova Sabatini sulla stessa fattura porterebbe alla revoca dell'intero beneficio.

Per approfondire la logica del cumulo vedi anche la guida Fondo perduto vs credito d'imposta: cosa scegliere e la nostra mappa dei bandi attivi nel Mezzogiorno.

9. Errori da evitare e gestione della decadenza

Gli errori più frequenti

  1. Ordine antecedente al 1° gennaio 2026 ma consegna nel 2026. Il decreto attuativo chiarisce che fa fede la data di consegna o spedizione (art. 109 TUIR). I beni ordinati nel 2025 ma consegnati nel 2026 rientrano nell'iperammortamento, purché non abbiano già beneficiato del credito Industria 4.0 in coda.
  2. Mancato rispetto della comunicazione preventiva. Inviarla dopo l'inizio dell'investimento equivale alla perdita dell'agevolazione.
  3. Interconnessione tardiva. Il bene deve essere interconnesso al sistema aziendale entro la fine dell'esercizio in cui è entrato in funzione. Se l'interconnessione slitta a un esercizio successivo, le quote di iperammortamento decorrono solo da quell'anno.
  4. Dimenticare la nettizzazione. Calcolare la maggiorazione sul lordo (senza scontare ZES o Sabatini) espone a riprese fiscali certe.
  5. Sottovalutare il vincolo Made in EU. Per i beni materiali da Paesi extra-UE che hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale in Europa serve documentazione doganale rigorosa.

Quando si decade dal beneficio

La cessione a titolo oneroso del bene o la sua destinazione a strutture produttive all'estero comporta, di regola, la decadenza dalle quote residue. Il beneficio prosegue però se l'impresa, nello stesso periodo d'imposta, sostituisce il bene con un altro nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, la fruizione prosegue per le quote residue fino a concorrenza del nuovo investimento.

> Strategia operativa. Prima di pianificare un investimento sotto iperammortamento, vale la pena fare un audit di maturità digitale per capire dove ha senso allocare l'investimento. La Digital Map di diShine restituisce in 5 minuti uno scoring sulle aree di intervento prioritarie e si integra bene con la perizia tecnica asseverata che il GSE richiederà in fase di completamento.

10. FAQ operative

L'iperammortamento è un credito d'imposta? No. È una maggiorazione del costo ammortizzabile (maxi-deduzione extracontabile), rilevante solo ai fini IRES/IRPEF. La contabilità civilistica resta invariata.

Una società in perdita può beneficiarne? Sì, ma il vantaggio è differito: la quota di maggiorazione aumenta la perdita fiscale riportabile agli esercizi successivi, fino al ritorno in utile.

Posso ancora prenotare il credito d'imposta Industria 4.0? Solo se l'ordine è stato accettato e l'acconto del 20% pagato entro il 31 dicembre 2025, con completamento entro il 30 giugno 2026. Per tutti gli altri casi resta solo l'iperammortamento.

Cosa succede al Piano Transizione 5.0? Le risorse sono esaurite dal 6 novembre 2025. Le prenotazioni successive ricevono "ricevuta di indisponibilità delle risorse" ma restano in lista di attesa in caso di eventuali rifinanziamenti. Il decreto attuativo di maggio 2026 lo chiama esplicitamente "Nuovo Piano Transizione 5.0", confermando la continuità logica con la nuova misura.

Il software cloud SaaS è agevolabile? No. Il decreto attuativo esclude esplicitamente i software in modalità cloud as a service. Sono agevolabili solo licenze on-premise o perpetue.

Il bene può essere prodotto fuori dalla UE? Solo se ha subito nell'UE o nello SEE l'ultima trasformazione sostanziale (ai sensi della normativa doganale). Per i moduli fotovoltaici resta invece il vincolo di produzione integralmente UE.

Le PMI sostengono costi extra per la certificazione contabile? Sì, ma chi non è obbligato ex lege alla revisione legale si vede riconosciute le spese fino a 5.000 €. Resta a carico l'eventuale eccedenza, oltre al costo della perizia asseverata (tipicamente 2.000-8.000 € a seconda della complessità).

L'iperammortamento si applica all'IRAP? No, opera esclusivamente ai fini IRES e IRPEF.

Quanto tempo ho per inviare la comunicazione di completamento? Fino al 15 novembre 2028, prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.

Posso usare l'iperammortamento per impianti fotovoltaici "tradizionali"? Solo per moduli di tipo B e C dell'elenco ENEA (efficienza di cella ≥ 23,5% o ≥ 24%), interamente prodotti nell'UE. Gli impianti devono essere finalizzati all'autoconsumo (anche a distanza), con producibilità non superiore al 105% del fabbisogno annuo della struttura.

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Fonti normative: Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1 commi 427-436; Decreto interministeriale MIMIT-MEF 4 maggio 2026 (attuativo iperammortamento); DL 27 marzo 2026 n. 38 art. 7 (eliminazione vincolo origine UE generale); Decreto Direttoriale MIMIT 6 novembre 2025 (esaurimento risorse Transizione 5.0).

Ultimo aggiornamento: maggio 2026

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Il bando Iperammortamento 2026-2028 offre un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, beni FER per autoconsumo e sistemi di stoccaggio energia. È rivolto a micro, piccole, medie e grandi imprese, oltre che ai lavoratori autonomi, su tutto il territorio nazionale. Prevede una maggiorazione fiscale fino al 180% del costo dei beni, con aliquote decrescenti in base all'importo dell'investimento. Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

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Credito d'imposta

ZES Unica: Credito d'imposta fino al 60% per gli investimenti delle imprese nel Sud Italia

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Il Credito d'Imposta ZES Unica incentiva investimenti in beni strumentali nuovi nel Sud Italia, con aliquote fino al 60%. Rivolto a micro, piccole, medie e grandi imprese, supporta settori come agroalimentare, artigianato, commercio, industria e turismo. Richiede un investimento minimo di 200.000 euro e prevede procedure di comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Scadenza per la presentazione delle domande: 31 dicembre 2026.

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MIMIT

La Nuova Sabatini è un'agevolazione del MIMIT che facilita l'accesso al credito per le PMI che investono in beni strumentali nuovi, inclusi macchinari, impianti, hardware e software. Prevede un contributo in conto impianti calcolato su un finanziamento bancario o leasing, con tassi agevolati differenziati per investimenti ordinari, 4.0, green e processi di capitalizzazione. L'importo finanziabile va da 20.000€ a 4.000.000€, con domande gestite a sportello tramite la piattaforma dedicata.

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2,75% per investimenti ordinari, 3,575% per investimenti 4.0 e green…
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